FLASH — n. 86 del 10.7.2023
ZTL NON CICLABILE
Le zone a traffico limitato o, più brevemente ZTL, vengono definite dall’art. 3 comma 54 del Codice della Strada “aree in cui l’accesso e la circolazione veicolare sono limitati a orari prestabiliti o a particolari categorie di utenti e di veicoli“. Non è specificato quali siano i veicoli interessati e quali siano quelli esclusi; se ne deduce che a stabilirlo sia l’ente che adotta la ZTL. Dalla ZTL vigente a Foligno nel Centro cittadino, il divieto di circolazione vale per tutti i veicoli, come da segnale stradale presente ai varchi, “eccetto”: 1) i “veicoli autorizzati a servizio di persone invalide”; 2) i “veicoli merci autorizzati carico/scarico”; 3) i “veicoli autorizzati muniti di apposito contrassegno”; 4) i “veicoli adibiti a servizi di pubblica utilità e servizi pubblici, pronto intervento e pronto soccorso”. Se ne deduce che tra i veicoli autorizzati non sono compresi i velocipedi e che quindi, stando alla segnaletica, in ZTL le biciclette non potrebbero circolare. Qualcuno può banalmente ritenere che il divieto di circolazione in ZTL per le biciclette non valga, e che quindi sia inutile precisarlo, perché ovvio. Peccato che, ad esempio, a Bergamo e a Monza non lo considerino così ovvio, tanto è vero che nella segnaletica posta ai varchi della ZTL è indicato espressamente: 1) “eccetto: — velocipedi” con relativo simbolo, a Bergamo (immagine da Bergamo News); 2) “eccetto: — veicoli autorizzati e biciclette” a Monza (immagine da Monza Today). Qui da noi, che non siamo nordici, facciamo a capirci, come tradizione. D’altronde, pensare la segnaletica costa fatica. Dalla capitale della bicicletta è tutto, a voi studio.
Sergio Fortini
BERGAMO
MONZA
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